Mediazione controversie civile obbligatoria
Risoluzione obbligatoria delle controversie (o liti) civili e commerciali
Ar-Tus è l’organismo leader nella mediazione e arbitrato atto alla risoluzione definitiva delle liti civili.
Professionisti e strutture dedicata alla risoluzione delle vostre controversie.
La mediazione civile e commerciale (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR) ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale tramite l’intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di una risoluzione del problema senza ricorrere al tribunale non potendo emettere un giudizio o prendere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.
La riforma della mediazione civile ha come scopo principale quello di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi e costituisce uno dei pilastri fondamentali della riforma del processo civile. Nasce nel 2008 come direttiva europea obbligando gli stati membri ad adeguarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2011. In Italia è stato introdotto con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.
La mediazione obbligatoria, dopo essere stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale alla fine del 2012, è stata reintrodotta con decreto legge (il Decreto del fare) il 15 giugno 2013.
Disponendo che per mediare debba intendersi l’attività finalizzata alla composizione di una controversia, la normativa la distingue chiaramente da altre forme di conciliazione, che invece sono solo il mero risultato di tale attività. Tale distinzione è stata ben evidenziata per rimarcare il fatto che la mediazione civile, rispetto a precedenti istituti diretti alla composizione dei conflitti, sia uno strumento innovativo riguardante tutte le controversie civili e commerciali. Sono elementi che caratterizzano l’istituto le minime formalità richieste dal procedimento, i tempi molto rapidi (120 giorni) e la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia.