Mediazione civile obbligatoria
Disposizioni di legge della Mediaizone
Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, la mediazione è “è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.
In sintesi, nelle materie elencate dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010 (mediazione obbligatoria):
• Chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della giustizia
• E’ fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti
• All’esito dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio (senza pagare le indennità della mediazione)
• Il mediatore redige un verbale che attesta l’esito della procedura
• Il mediatore, in caso di mancato accordo, formula una proposta di conciliazione
• Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione
• Il verbale di accordo, alle condizioni di legge, costituisce titolo esecutivo;
Secondo le ultime statistiche il procedimento di mediazione ha una durata media di 57 giorni ed una percentuale di successo che si attesta al 52,00%.