AI SENSI DEL DM 180/2010 E DM 145/2011 E DECRETO LEGGE DEL 21/06/2013, N. 69
ART. 1 – APPLICAZIONE
- Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi per controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’assistenza di un Mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
- Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali ed internazionali.
- In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
- L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
ART. 2 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE
- La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell’organismo. La domanda di Mediazione deve essere presentata in forma scritta con modalità idonee a dimostrarne l’avvenuta ricezione e nel rispetto della modulistica dell’organismo.
- La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.ar-tus.it, sia in forma cartacea da richiedere direttamente alla segreteria dell’organismo.
ART. 3 – FORMA E CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve contenere:
- il nome dell’Organismo di mediazione;
- il nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti e/o difensori muniti di procura presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- sintetica descrizione dell’oggetto della lite;
- le ragioni della lite;
- valore presunto della pretesa.
ART. 4 – MODALITA’ DELLA MEDIAZIONE
- La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza.
- In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
- L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
- Le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche.
- Al momento della presentazione della domanda, ciascuna parte istante dovrà versare presso la Segreteria le spese di avvio del procedimento a suo carico nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta.
- Il deposito della domanda di conciliazione e l’adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento e dei suoi allegati.
ART. 5 – LUOGO DELLA MEDIAZIONE
- La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo.
ART. 6 – DEFINIZIONI
- 1. Ai fini del presente Regolamento l’Organismo di Mediazione si compone di:
- Il Responsabile dell’Organismo
- Il Comitato Etico
- La Segreteria
- I Mediatori
IL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO
1. Il Responsabile dell’Organismo sarà designato dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice e con la medesima procedura potrà essere revocato o sostituito.
IL COMITATO ETICO
- Il Responsabile dell’Organismo e i componenti del Comitato Etico saranno designati dall’assemblea dei soci Ar-Tus a maggioranza semplice e con la medesima procedura potranno essere revocati o sostituiti.
- Il Comitato Etico è composto di tre membri e le sue funzioni sono disciplinate dal Codice Etico e dal presente Regolamento.
LA SEGRETERIA
- La Segreteria dell’Organismo cura gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività di mediazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
- Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale verranno inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
- I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Mediatore, saranno accessibili alle parti.
- Entro trenta giorni dal deposito della domanda, il Responsabile dell’organismo fissa la data del primo incontro tra le parti e provvede a individuare il Mediatore secondo i criteri inderogabili di assegnazione previsti dal presente Regolamento, dandone comunicazione alla parte istante.
- L’istante in aggiunta all’Organismo, può farsi parte attiva con ogni mezzo idoneo per effettuare le comunicazioni alla controparte, trasmettendo , nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della Segreteria, la domanda di mediazione depositata, nonché, utilizzando apposito modello predisposto dalla Segreteria:
- il nominativo del mediatore designato;
- il giorno, l’ora ed il luogo dell’incontro di mediazione;
- il termine non inferiore a 7 giorni, prima della data dell’incontro, per il deposito della dichiarazione di adesione;
- l’avviso della possibilità di essere assistiti da un avvocato;
- l’ammontare delle indennità e del deposito cauzionale che dovranno essere versate secondo le modalità indicate all’art. 10.
- l’avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei necessari poteri a conciliare ai sensi dell’art. 7.3 del presente Regolamento, e che sia a conoscenza dei fatti della controversia;
- Ai fini dell’impedimento delle decadenze e dell’interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di comunicare alla controparte o alle controparti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 28/2010, la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia alla Segreteria, riservandosi di comunicare la data fissata dall’Organismo per il primo incontro di mediazione e il nome del mediatore nominato.
- La Segreteria comunicherà senza indugio alla parte istante la mancata adesione dell’altra parte al tentativo di Mediazione, fermo restando che l’incontro con il mediatore si svolgerà anche in caso mancata adesione, potendo solo all’esito di tale incontro essere rilasciato il verbale di conclusione del procedimento.
- I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria dell’Organismo sono da considerarsi ordinatori, ma rilevano ai fini della verifica della qualità del servizio prestato.
I MEDIATORI
- L’inserimento del Mediatore nell’elenco dei Mediatori accreditati presso l’Organismo è subordinato al parere favorevole espresso dal Comitato Etico.
- Il Mediatore è individuato dal Responsabile dell’Organismo tra i nominativi inseriti nell’apposito elenco tenuto dall’Organismo. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, professione, turnazione, disponibilità e esperienza in Mediazione, tenendo conto dell’oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l’imparzialità e l’idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti nell’elenco.
- Il Mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti nella composizione della stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
- Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e all’atto dell’adesione all’Organismo aderisce altresì al Codice etico.
- Prima dell’inizio di ciascun procedimento di Mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il Mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità.
- Il mediatore formula la proposta di cui all’art. 11 d. lgs. n. 28/2010 previa concorde richiesta delle parti. Ove richiesto dal Mediatore o d’ufficio e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell’Organismo può individuare un Mediatore Ausiliario che aiuti il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. Qualora l’Organismo acceda alla richiesta del Mediatore, o provveda in tal senso d’ufficio, la remunerazione prevista per la Mediazione quale risultante dall’allegato Tariffario non subirà alcuna variazione.
- Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell’Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. Nel caso in cui le funzioni di Mediatore siano svolte dal Responsabile dell’Organismo, sull’istanza di sostituzione provvede il Comitato Etico.
ART. 7 – CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI
- Presso la Segreteria devono essere conservati, per ciascun Mediatore, i fascicoli contenenti il curriculum del Mediatore, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, nonché le schede di valutazione dell’operato del Mediatore.
- Per ciascun Mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico, relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi e agli aggiornamenti frequentati, sia relativamente alla competenza professionale sia alle tecniche di Mediazione e comunicazione. Il Mediatore annualmente deve fornire la documentazione funzionale all’aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
- Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione provvede a raggruppare per categorie i Mediatori iscritti nell’elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun Mediatore.
- Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico, il Responsabile verifica l’idoneità e quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti chiamati a gestire la Mediazione per cui si discute.
- A tali fini il Responsabile dell’Organismo valuta la competenza del Mediatore sulla base del suo curriculum professionale (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in Mediazione) e dell’oggetto della Mediazione.
- L’esperienza maturata in concreto dal Mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del soggetto più idoneo a gestire la Mediazione demandata all’Organismo. Il Responsabile dell’Organismo valuta l’esperienza dei Mediatori avendo riguardo non solo al numero di Mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di Mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del Mediatore. Qualora il Responsabile individui per la Mediazione oggetto della nomina più Mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai Mediatori nell’anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
- Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del Mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di Mediazione.
- Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del Mediatore dovrà essere ratificato dal Comitato Etico.
- La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.ar-tus.it;
- I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DL 180/2010 modificato con DL 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
- L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
ART. 8 – PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
- La Mediazione, di regola, si svolge nei locali indicati all’art.5 del presente Regolamento. Nel caso in cui l’incontro di mediazione si svolga ai di fuori della sede dell’Organismo tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del mediatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti. Il Mediatore, d’accordo con le parti, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo, dandone atto nel verbale e comunicandolo alla Segreteria.
- Il Mediatore nominato, anteriormente al primo incontro, può sentire le parti al fine di:
- richiedere chiarimenti su qualsiasi aspetto ritenga rilevante ai fini della comprensione della controversia;
- dare informazioni sulla natura e oggetto del procedimento per favorire la partecipazione effettiva delle parti al procedimento.
- Il mediatore svolge l’incontro di mediazione con la parte istante anche in caso di mancata adesione e/o partecipazione della/e altra/e parte/i; in tal caso, – fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, l’incontro si conclude con la redazione del verbale di mancata partecipazione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 .
- Alla procedura di mediazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un procuratore speciale munito degli stessi poteri. L’eventuale procura deve essere rilasciata nella forma della scrittura privata autenticata.
- La parte potrà farsi assistere da un Avvocato di fiducia o patrocinatore legale (per quest’ultimo con gli stessi limiti di valore e materia previsti dalla legge per la difesa in giudizio) del quale dovrà indicare il nominativo ed il recapito al momento della compilazione della domanda o della accettazione. Resta salvo quanto previsto dal comma 3.
- Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
- Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Mediatore per il buon esito della procedura.
- In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.
- Se necessario, e qualora non sia stato possibile procedere alla nomina di un mediatore ausiliario a norma dell’art. 5, c. 5, del presente Regolamento, il Mediatore, previo accordo delle parti, potrà avvalersi di un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali. I compensi spettanti all’esperto, determinati sulla base dei tariffari, sono posti a carico delle parti, le quali si impegnano a sostenerne gli oneri in eguale misura e in via solidale.
- Qualora nel corso del procedimento di mediazione, una o entrambe le parti intendano fare partecipare un terzo, il mediatore ne dà atto nel verbale, fissando la data del successivo incontro. La segreteria, o la parte interessata, provvederà a comunicare al terzo, entro tre giorni, con ogni mezzo idoneo a provarne la ricezione, la domanda di mediazione e la adesione dell’altra parte, invitandolo ad intervenire all’incontro fissato dal mediatore e a depositare la propria adesione almeno sette giorni prima dell’incontro, provvedendo al pagamento delle indennità dovute. Copia della domanda inviata al terzo dovrà essere depositata dalla parte presso la Segreteria dell’organismo di mediazione.
ART. 9 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
- Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
- Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
ART. 10 – RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
- La Mediazione è riservata. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l’Organismo di Mediazione o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.
- Il Mediatore, le parti ed ogni persona presente all’incontro di mediazione sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato, fatto salvo quanto espressamente previsto dagli artt. 11 e 13 del d. lgs. n. 28/2010.
- Le informazioni e i documenti che l’Organismo di Mediazione ed il Mediatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell’altra parte, salvo espresso consenso. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
- In relazione a quanto precede:
- l’Organismo di Mediazione e il Mediatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11, comma 5, d. lgs. n. 28/2010 e dall’art. 12, comma 2, del DM n. 180/10;
- nell’eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da Avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.
- Le disposizioni previste nel presente articolo si applicano anche al Mediatore ausiliario e al mediatore che
- partecipa al procedimento in forma di tirocinio assistito.
- L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma
- che precede o formato durante il procedimento.
ART. 11 – DURATA E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA
- Salvo diverso accordo di tutte le parti, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi e decorre dalla data del deposito della domanda presso la Segreteria dell’Organismo. Il mediatore dà atto nel verbale di mediazione dell’eventuale accordo di tutte le parti a proseguire il procedimento anche dopo la scadenza del termine di quattro mesi. In ogni caso il termine di durata della mediazione non è soggetto alla sospensione feriale.
- Eventuali rinvii degli incontri di mediazione potranno essere concordati tra le parti ed il Mediatore, che ne darà atto nel verbale, comunicando la data del nuovo incontro alla Segreteria.
- La mediazione si conclude:
- con il raggiungimento di un accordo di conciliazione, nel qual caso il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo;
- se, invece, anche prima del decorso del termine di cui al comma 1, ritenga che non sussistono le condizioni per proseguire il procedimento, il Mediatore forma processo verbale nel quale dà atto del mancato raggiungimento dell’accordo;
- qualora sia formulata dal Mediatore una proposta ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. n. 28/2010, questa è comunicata – a cura della Segreteria – per iscritto alle parti, le quali devono far pervenire al Mediatore, entro 7 giorni, la loro accettazione o il loro rifiuto.
- Nel caso di accettazione si forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo raggiunto sulla base della proposta. Nel caso di rifiuto, il Mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta. La mancata risposta della parte nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima;
- qualora sia inutilmente decorso il termine di quattro mesi di cui al comma 1, salvo diverso accordo delle parti, il Mediatore redige verbale, dando atto che nessun accordo è stato raggiunto nel termine.
- In tutti i casi di cui al comma 2, il verbale formato dal Mediatore è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
- Il verbale di accordo sarà conservato a cura della Segreteria dell’Organismo di Mediazione, salvo quanto previsto dall’art. 11, u.c. del decreto legislativo n. 28/2010 e dall’art. 8 del DM n. 180/10.
- I verbali sono sottoscritti dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
- Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
ART.12 – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
- Il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11, comma 4 del D.Lvo 28/2010.
- Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
- Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
- Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti; d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
- Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
ART. 13- INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
- I criteri di determinazione dell’indennità e la tabella delle indennità cono conformi a quanto previsto dall’art. 16 , commi dall’1 al 14 del D.I.180/2010, come modificato dal D.I. 145/2010.
- Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella riportata nel Tariffario allegato “A”.
- Gli importi indicati si intendono al netto dell’IVA.
- All’atto del deposito della domanda, la parte istante dovrà inoltre costituire in deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare intestato all’Organismo, un importo corrispondente all’indennità di mediazione in relazione al valore della controversia dichiarato in atti.
- Nel caso di mancata adesione della/e parte/i chiamata/e, il deposito verrà restituito contemporaneamente alla consegna del verbale di chiusura del procedimento.
- La parte chiamata alla mediazione dovrà versare, al momento della sua adesione al procedimento, le sole spese di avvio.
- Al più tardi al momento del primo incontro di mediazione, la parte chiamata dovrà inoltre costituire in deposito cauzionale, a mezzo assegno circolare intestato all’Organismo, un importo corrispondente all’indennità di mediazione in relazione al valore della controversia dichiarato in atti.
- Alla conclusione del procedimento, dopo il pagamento delle indennità dovute, alle parti verrà restituito il deposito cauzionale (assegno circolare).
- Quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, l’importo delle spese di mediazione è ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni. Null’altro sarà pertanto dovuto per la definizione del procedimento, dalla parte istante che abbia già versato quanto previsto dal comma 4.
- Il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 8, d. lgs. n. 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi del CTU in vigore presso il Tribunale di Firenze nel caso di controversia e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.
- Le indennità, di ogni natura, devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento
ART.14 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
- Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
- In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
- A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
- Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione
ART. 15 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
- In caso di dubbi in merito all’applicazione o interpretazione del presente Regolamento le parti dovranno richiedere parere vincolante al Comitato Etico.
ART. 16 – RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E DELL’ORGANO DI MEDIAZIONE
- Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e non può delegare, neppure il compimento di singoli atti, a terzi.
- L’Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento e all’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante. Ai fini interruttivi e/o impeditivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 28/10, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione e del nome del mediatore.
ART. 17 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
- E’ di competenza esclusiva delle parti:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza;
- le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART. 18 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO.
- Al termine nel procedimento di mediazione, la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione allegata al presente regolamento. La scheda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere trasmessa per via telematica, al responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.