Tabella indennità di mediazione in vigore dal 20 settembre 2013

Di seguito é pubblicata la tabella delle indennità di mediazione in vigore dal 20 Settembre 2013

indennita-mediazioneINDENNITA’ DI MEDIAZIONE

L’indennità complessiva di mediazione, definita in base al DM 180/2010 e relativi allegati, come modificato dal DM 145/2011, che ciascuna parte deve corrispondere comprende le seguenti voci:

1) SPESE DI AVVIO

Le spese di avvio, pari a 40 euro + iva per parte per liti di valore inferiore a 250000 euro e 80 euro + iva per liti di valore maggiore o uguale a 250000 euro, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla controparte al momento dell’adesione al procedimento.

2) SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione comprendono sia i costi di amministrazione della procedura sia l’onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione e sono calcolate sulla base delle tabelle approvate dal Ministero della giustizia.

TABELLA – INDENNITA’ di MEDIAZIONE

Valore della lite

Oneri per parte in caso di partecipazione Oneri per parte in caso di mancata partecipazione
 – Fino a Euro 1.000 Euro 65,00 Euro 40,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130,00 Euro 50,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240,00 Euro 50,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360,00 Euro 50,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600,00 Euro 50,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000,00 Euro 50,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000,00 Euro 50,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800,00 Euro 50,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200,00 Euro 50,00
Oltre Euro 5.000.001  – Euro 9.200,00 Euro 50,00

3) EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

a) può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta (ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo);

4) RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

d) nelle materie di cui all’art.5 comma 1 bis del Decreto Legislativo, deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni e di 1/2 per i restanti, salva la riduzione prevista dalla successiva lettera e), e non si applica nessun’altro aumento tra quelli previsti al presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente tariffario;

e) devono essere ridotte a Euro 40,00 per il primo scaglione ed ad Euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restante l’applicazione della lettera c) del presente tariffario, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento;

5) INDETERMINABILITA’ DEL VALORE DELLA LITE

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il Valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e lo comunica alle parti. In ogni caso se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso rispetto a quello indicato nella domanda, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento rilevato nel corso del procedimento;

6) RIMBORSI SPESE e SPESE per SERVIZI AGGIUNTIVI

E’ dovuto il rimborso delle spese vive sostenute dall’Organismo per specifici adempimenti. Le parti, con separata dichiarazione, accettano di sostenere tali spese e ne corrispondono il rimborso immediato dietro presentazione di nota riepilogativa o in via anticipata, salvo conguaglio. Se le spese sono fatte nell’interesse di tutte le parti, ad esse spetta l’onere del rimborso in parti uguali.

Le spese di avvio procedura dovute dalla parte istante comprendono la spedizione della comunicazione ad un massimo di una controparte. Nel caso in cui le controparti sono più di una, la parte istante è tenuta al rimborso dei maggiori costi sostenuti dall’Organismo.

Le parti sono altresì tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta su loro richiesta dall’Organismo, comprese le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all’altra parte, qualora l’indirizzo della parte chiamata, indicato dall’istante, risulti errato e/o richieste di integrazione del contraddittorio.

Per i costi accessori relativi al rilascio del verbale conclusivo sono dovuti:

  • servizio di spedizione raccomandate Euro 8,00 oltre IVA;
  • servizio di predisposizione e spedizione del verbale on-line Euro 5,00 oltre IVA;
  • servizio di predisposizione con ritiro del verbale presso la sede di mediazione: Euro 15,00 oltre IVA;
  • servizio di predisposizione e spedizione del verbale di mediazione tramite raccomandata A/R: Euro 30,00 oltre IVA;
  • servizio di deposito del verbale presso il tribunale competente ai fini dell’omologazione e l’assistenza in questa

fase: Euro 150,00 oltre IVA.

  • servizio di pagamento dei compensi tramite bancomat Euro 5,00 oltre IVA;
  • servizio di pagamento dei compensi tramite carta di credito Euro 8,00 oltre IVA;

7) MODALITA’ DI PAGAMENTO

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi dovuti prima dell’incontro di mediazione, gli eventuali conguagli devono essere versati prima del rilascio del verbale positivo o negativo. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28/2010, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, ai fini dell’ammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso di rilevamento dell’impossibilità di raggiungere un accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, fatto salvo quanto dovuto a titolo di spese di avvio del procedimento e di rimborsi previsti al punto 6 del presente documento.

I pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario all’ IBAN IT57D084570546300000001542, a mezzo bancomat, carta di credito o contanti presso la sede dell’organismo ove si svolge il procedimento.

8) ESCLUSIONI

Sono escluse dagli importi sopra indicati gli eventuali onorari di Consulenti Tecnici ritenuti necessari dalle parti durante il procedimento di mediazione. Detti importi dovranno essere saldati prima del rilascio del verbale positivo o negativo.